1. Gli spazi di televendita non possono essere inseriti all'interno di un programma.
2. Gli spot pubblicitari possono essere inseriti anche nel corso di un programma purché non ne pregiudichino l'integrità e il valore, tenendo conto degli intervalli naturali dello stesso, nonché dei diritti dei titolari.
3. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta dopo ogni periodo di quarantacinque minuti dell'opera audiovisiva.
5. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata inferiore a quarantacinque minuti, non può essere interrotta.
6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante le trasmissioni di funzioni religiose, di programmi per i bambini, di programmi ad alto valore