Art. 7.
(Pubblicità televisiva).

      1. Gli spazi di televendita non possono essere inseriti all'interno di un programma.
      2. Gli spot pubblicitari possono essere inseriti anche nel corso di un programma purché non ne pregiudichino l'integrità e il valore, tenendo conto degli intervalli naturali dello stesso, nonché dei diritti dei titolari.
      3. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
      4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta dopo ogni periodo di quarantacinque minuti dell'opera audiovisiva.
      5. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata inferiore a quarantacinque minuti, non può essere interrotta.
      6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante le trasmissioni di funzioni religiose, di programmi per i bambini, di programmi ad alto valore

 

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sociale, culturale ed etico. I notiziari e le rubriche di attualità, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita.
      7. I commi da 1 a 5 si applicano alle emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale.
      8. La trasmissione di film non può contenere messaggi scritti né simboli in sovrimpressione.
      9. La trasmissione di film deve essere integrale nel rispetto dell'opera originale e deve essere comprensiva dei titoli di testa e di coda, nel rispetto del lavoro collettivo di cui l'opera è espressione.